Reverse charge e fattura elettronica
Con l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche, cambiano le regole di compilazione della fattura elettronica da emettere e, in parte, le regole relative all’integrazione delle fatture per operazioni soggette a reverse charge ovvero all’autofattura.
Il reverse charge costituisce un diverso modo di assolvimento dell’imposta previsto dal legislatore al fine di contrastare fenomeni di evasione. Si tratta di un meccanismo di “inversione contabile” per effetto del quale il soggetto tenuto all’assolvimento dell’imposta non è, come generalmente accade, il cedente/prestatore bensì il cessionario/committente (il soggetto che riceve la fattura).
In pratica, il cedente/prestatore emette fattura senza addebito dell’imposta e il cessionario/committente provvede ad assolvere l’imposta mediante integrazione della fattura con indicazione dell’aliquota iva corretta e la registrazione della stessa nel registro iva vendite e iva acquisti.
A seconda delle operazioni, si distingue tra:
– reverse charge interno: si tratta delle operazioni con soggetti passivi di imposta residenti o stabiliti in Italia (cessioni di rottami, installazione di impianti, servizi di pulizia, ecc…)
– reverse charge esterno, relativo a operazioni con soggetti esteri;
Dal 01/01/2021, quindi, i cedenti /prestatori dovranno emettere le fatture indicando la corretta natura dell’operazione soggetta a reverse, utilizzando uno dei sottocodici N6 appositamente individuati. Dal lato attivo, dunque, al di là della classificazione delle operazione individuate secondo un preciso codice, null’altro cambia.
La novità più rilevante riguarda, invece, l'integrazione elettronica della fattura ricevuta.
È bene precisare, però, che l’integrazione della fattura in modalità elettronica, anche a partire dal 1° gennaio 2021, non costituisce un obbligo ma è fortemente consigliata perché finalizzata ad agevolare l’Agenzia delle Entrate nella compilazione delle bozze dei registri iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.
Anche per il 2021 è, quindi, possibile continuare a integrare le fatture, siano esse elettroniche o cartacee, mediante i consueti processi contabili.
Giova ricordare che, in caso di mancata applicazione dell'inversione contabile sono previste, all'art. 6 c. 9-bis D.P.R. 471/97, le seguenti sanzioni:
- sanzione amministrativa fra 500 euro e 20.000 euro ai danni del cessionario/committente. Se l'operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro;
- qualora, in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro;
- qualora, l'imposta sia, invece, erroneamente assolta dal cessionario o committente, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
Il contribuente che intende integrare la fattura soggetta a reverse charge in modalità elettronica dovrà compilare il documento in formato xml da inviare a SDI utilizzando uno specifico “TipoDocumento” individuato dai codici che vanno dal TD16 al TD19.
Codice TD16
Il codice TD16 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative a operazioni soggette a reverse charge interno:
Codice TD17
Il codice TD17 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari o per emettere autofattura relativa ad acquisti extra-UE.
Codice TD18
Il codice TD18 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari di beni.
Codice TD19
Il codice TD19 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative all’acquisto di beni da soggetti esteri (comunitari) o per emettere autofattura relativa all’acquisto di beni da soggetti esteri (extra-comunitari).