Lavoro notturno
Con nota n. 1050/2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti per quanto riguarda la definizione di lavoratore notturno ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003.
Come noto, il periodo notturno è quel periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Tale periodo potrà essere collocato dalle ore 22 alle ore 5, dalle ore 23 alle ore 6 o, infine, dalla mezzanotte alle ore 7.
Il medesimo comma 2, alla lettera e) fornisce una nozione di lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
In merito alla corretta interpretazione della lettera e) l’Ispettorato precisa che:
a) è da considerarsi lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno;
b) in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. Al contratto collettivo è demandata l’individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”;
c) in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno.
d) laddove la contrattazione si limiti a riproporre il testo della norma, senza ulteriori specifiche, troverà applicazione la disciplina normativa (tre ore nel periodo notturno per 80 giorni l’anno).