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Il lavoratore in CIG può svolgere altra attività lavorativa?

In questo difficile periodo storico in cui la grave crisi economica ha costretto molte imprese a porre i propri dipendenti in Cassa integrazione, molti lavoratori, complici anche i ritardi nell’erogazione dell’indennità da parte dell’Inps, si chiedono se sia possibile, durante il periodo di sospensione dal lavoro, svolgere altre attività remunerate, conservando il diritto alla percezione dell’integrazione salariale.
Per rispondere a questa domanda, occorre esaminare la normativa.
L’art. 8 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 dispone, al II comma, che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
La norma prosegue, al III comma, prevedendo che il lavoratore decada dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa svolta. 
Tale disposizione prevede, dunque, la parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altre attività remunerate.
Quindi, il lavoratore che svolga altra attività lavorativa retribuita durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale non perderà il diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma avrà solamente una riduzione dell'integrazione medesima, in proporzione ai proventi dell'altra attività lavorativa.
Per la conservazione del diritto alla percezione dell’integrazione salariale, la legge impone però che l’Inps sia informato preventivamente dell'avvio dell'attività lavorativa presso altro datore di lavoro, pena la decadenza dal diritto all'integrazione salariale.
Tale obbligo informativo è necessario per consentire all'Inps la tempestiva verifica della compatibilità tra l'integrazione salariale e la prestazione lavorativa che il lavoratore si appresta a svolgere ed evitare un indebito arricchimento del lavoratore.
In conclusione, il lavoratore, posto in cassa integrazione, può svolgere altre attività di lavoro autonomo o subordinato, purché informi immediatamente l’ente previdenziale che verificherà la compatibilità tra la nuova occupazione e la percezione dell’integrazione, provvedendo alla riduzione della misura delle somme corrisposte.
Si segnala, infine, l’importanza di tale adempimento informativo in quanto la mancata comunicazione potrebbe avere anche dei risvolti penali, con la configurazione del reato di truffa aggravata, punito con la pena della reclusione da 2 a 7 anni.

lav.in cig: Testo
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